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Assegno unico: ok dal CdM. Importo, requisiti

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legislativo attuativo dell’assegno unico che entrerà a regime dal 2022. Il provvedimento ora dovrà passare al vaglio delle commissioni competenti delle Camere per il parere, prima del via libera definitivo: arriverà in gazzetta ufficiale prima della fine dell’anno. La nuova misura sarà  operativa a decorrere da marzo 2022 ma le domande si potranno presentare dal primo gennaio, per un periodo che andrà da marzo al febbraio dell’anno successivo, mentre ora gli assegni familiari vanno da luglio a giugno dell’anno dopo. L’Assegno Unico universale per i figli interesserà sia i lavoratori dipendenti sia gli autonomi e sarà sempre erogato dall’Inps, su domanda dei nuclei interessati.

Importo. “Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante”.

“Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante”.

Domanda. La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, si legge nella bozza del Dl. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’Inps o presso gli istituti di patronato. “A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo”.

Figli Disabili. “Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini Isee, degli importi individuati pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media”. Mentre “per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 50 euro mensili. Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante”.

Assegno unico: requisiti. I requisiti per richiedere l’assegno unico sono quattro. La prima è che il richiedente “sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.

Gli altri tre requisiti sono che il richiedente “sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; sia residente e domiciliato in Italia; sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.

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